fonte: Superabile.it
Per i genitori di un alunno con disabilità iscrivere il proprio figlio alla scuola paritaria può diventare un percorso a ostacoli, acuendo le difficoltà quotidiane che le famiglie con bambini e ragazzi disabili si trovano ad affrontare: fra le scuole private infatti vige il "fai da te", con realtà positive che si accompagnano a casi di vera e propria discriminazione. Un viaggio fra alcuni istituti privati paritari mostra una realtà difficile: alcune scuole, violando la normativa, rifiutano l'iscrizione dei ragazzi con disabilità ("Mandateli alla statale - dicono - là sono meglio organizzati"), altre invece accettano gli alunni, ma scaricano sui genitori il costo dell'insegnante di sostegno, che viene pagato dallo Stato solamente nelle scuole primarie paritarie e parificate. L'impressione complessiva è quella di una grande confusione e che il principio dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità non sia adeguatamente avvertito come un obbligo, morale e culturale, prima ancora che giuridico.
La vicenda di Luca è solo una delle tante. Lui è un bambino con sindrome di down e la famiglia ha girato cinque scuole prima di trovare quella giusta. Le prime tre non lo hanno proprio voluto e fra le due che lo avrebbero accettato i genitori hanno scelto quella più comoda per i ritmi familiari. "Spesso - raccontano all'Anffas - la scuola privata è quella più vicino a casa, e alla fine molti genitori sono disposti a fare un ulteriore sacrificio economico" per avere questo ‘lusso'.
Rifiutare l'iscrizione ad un alunno disabile è vietato. Qualunque sia la tipologia di disabilità: fisica, intellettiva, relazionale, sensoriale. I dirigenti scolastici delle scuole paritarie che lo fanno agiscono in contrasto con la legislazione vigente e corrono un grosso rischio: la perdita per la loro scuola dello status di "paritaria". Le scuole private paritarie, infatti, per il solo fatto di aver deciso di fruire della legge sulla parità, devono garantire il diritto allo studio, sono responsabili dell'eliminazione delle barriere architettoniche e dell'uso di personale ausiliario per l'assistenza igienica e l'igiene personale degli alunni disabili. E' la legge 62/2000 a regolare il quadro: le paritarie hanno gli stessi obblighi delle scuole statali. E l'Ufficio scolastico regionale, secondo un decreto ministeriale firmato dal ministro Gelmini nell'ottobre 2008, può revocare lo status di paritarie a quelle scuole che non siano in regola con anche uno solo dei requisiti previsti dalla legge.
L'iscrizione dunque è dovuta. Ma c'è un altro problema, che si chiama sostegno. O meglio: il problema non è il sostegno, ma lo stipendio del docente di sostegno. Chi lo paga? Lo Stato copre solo una quota limitata di ore: tutte le altre sono a carico della scuola. E gli istituti tendono a "scaricare" questo costo sui genitori, che spesso si sentono dire: "Il sostegno lo pagate voi". A meno che non si cerchino strade alternative, che le scuole più sensibili consigliano e promuovono: anzitutto i contributi statali e regionali assegnati direttamente alla famiglia, e poi sponsor privati, feste o spettacoli di beneficienza (il classico fund raising), o - per le sole scuole cattoliche - anche l'otto per mille: alcune diocesi, infatti, hanno costituito un fondo per l'integrazione scolastica, ricavato proprio dall'otto per mille, al quale i dirigenti scolastici di tali scuole possono chiedere di accedere per pagare in parte le spese dell'insegnante di sostegno. E qualcuno è andato anche in tribunale, ottenendo dal ministero il risarcimento della somma anticipata dalla scuola per lo stipendio del docente. Un quadro talmente complesso e difficile che per molti genitori la "libertà di scelta educativa" è solamente apparente. "Lo mandi alla statale signora, là sono organizzati: le dico che è meglio".
NOTA (fonte Superabile.it):
Scuole paritarie, tutti i requisiti da rispettare
E' la 62 del marzo 2000 la legge cardine relativa alla parità scolastica e al diritto allo studio e all'istruzione. Un testo che parla di diritti, ma snocciola anche un lungo elenco di requisiti ai quali attenersi e che sono fondamentali per potersi fregiare dello status di scuola "paritaria": fra questi, l'obbligo dell'applicazione delle norme in vigore sull'inserimento degli studenti con disabilità e l'utilizzo di personale docente abilitato. Una normativa che la dice lunga sugli obblighi, oltre che sulle prerogative, dei quali le scuole paritarie sono investite.
Il testo di legge specifica che "il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che queste seconde - a partire dalla scuola per l'infanzia - "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie" e sono caratterizzate da alcuni "requisiti di qualità ed efficacia". Cosa la legge assicura alle paritarie private? "Piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico", fermo restando che "l'insegnamento è improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla Costituzione". Detto che "il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso" e che "non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa", le scuole paritarie - afferma il testo di legge - "svolgendo un servizio pubblico accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap".
A termini di legge, la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti. Le scuole devono possedere una serie di requisiti, ad iniziare da un "progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione, un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti, l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci". E' necessaria poi "la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti, l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare". Deve essere garantita "l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio" e "l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta - cioè - la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe". Inoltre, l'utilizzo di "personale docente fornito del titolo di abilitazione" e di "contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore" (ma, "in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive", le scuole "possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti").

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